Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50584/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor law conviction for employing undocumented workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for employing undocumented Macedonian workers. The appellant argued for procedural flaws and sentencing errors, but the court rejected these as mere complaints lacking specific legal critique. Consequently, the conviction for the crime of employing aliens without residence permits was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 comma 12 d. Igs. n. 286 del 1998; Appeals to the Supreme Court must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning, not merely factual complaints or reproductions of already examined arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
employing undocumented workers labor law criminal penalty inadmissible appeal specific legal criticism factual complaints Italian labor law Supreme Court review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 comma 12 d. Igs. n. 286 del 1998
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, resa nei confronti dell'odierna ricorrente, per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d.
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARIO LUCIANA nato a BOVES il 11/09/1961 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, resa nei confronti dell'odierna ricorrente, per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d. Igs. n. 286 del 1998, per aver occupato alle proprie dipendenze, n. 11 lavoratori macedoni privi di permesso di soggiorno, irrogando la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 55mila di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, con la sanzione amministrativa di legge e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. M. Paoletti (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza della responsabilità - primo motivo; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza o insufficienza della prova della sussistenza del fatto - secondo motivo; erronea applicazione di legge penale, in relazione alle pene irrogate per il reato più grave e quanto all'entità della pena - terzo motivo; erronea applicazione di legge penale quanto al giudizio di bilanciamento - quarto motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità (primo motivo, in parte) perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica (primo motivo, in parte) e, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato (secondo motivo: cfr. p. 4 della sentenza), nonché relative al trattamento sanzionatorio (terzo e quarto motivo), benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 4).

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensor