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Ordinanza — n. 50582/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for procedural violations and factual review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance conviction for Carlo Bonura. The appellant argued for sentence reduction based on mitigating circumstances and alleged procedural errors, but the court found these grounds impermissible in a final review stage. The decision emphasized that appellate courts cannot re-evaluate factual assessments or sentence comparisons unless they involve arbitrary reasoning, thereby rejecting the request for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis, 69 c.p.; Art. 125 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or sentencing comparisons are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical, as such evaluations fall within judicial discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual review limitation sentencing discretion mitigating circumstances recidivism assessment procedural violations judicial arbitrariness carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Berna (inosservanza dell'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
anche ai fini di giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 69 c.p.
Art. 125 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Reputato, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
Berna (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Reputato, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv.
Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010
248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA CARLO nato a PALERMO 11 13/11/1971 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Carlo Bonura, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. G. Berna (inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; violazione degli artt. 62-bis, 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. per mancata riduzione della pena stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure in fatto e riproduttive di profili di censura non devoluti al primo giudice (primo motivo: cfr. p. 3 della sentenza che riporta l'incontestata sintesi dei motivi di appello, limitati al trattamento sanzionatorio), comunque non consentiti in sede di legittimità, perché versati in fatti e riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (secondo motivo: cfr. p. 5 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione della recidiva, l'esistenza di precedenti penali anche specifici, la capacità a delinquere dell'imputato, autore dopo la commissione del reato per il quale pende il presente giudizio, di tre delitti di violazione della misura di prevenzione, di uno di evasione e di un furto, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell'imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen. anche ai fini di giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. con giudizio di prevalenza).

Reputato, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né può essere taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella' discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 - 01;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere est