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Ordinanza — n. 50581/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual review in Cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco La Monica inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism. The appellant's arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances and procedural vices were rejected because they failed to provide specific critiques of the appellate court's reasoning. The court ruled that such grounds are inadmissible in Cassation proceedings as they require a specific review of the merits, which the appellant did not offer.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 546 c.p.p.; Art. 99 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce facts already reviewed by the lower court without offering specific arguments critiquing the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation recidivism conviction procedural vices defense Cassation review limits recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Cacocciola (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 546 c.p.p.
Art. 99 c.p.
Art. 133 c.p.
3 e 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione della recidiva, l'esistenza di precedenti penali, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell'imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod.
Art. 62-bis c.p.
anche ai fini di giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
artt. 546 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
3 e 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione della recidiva, l'esistenza di precedenti penali, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell'imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA FRANCESCO nato a PALERMO il 11/07/1976 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Termini Innerese, nei confronti di Francesco La Monica, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anno uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, con la recidiva contestata e la riduzione per il rito abbreviato. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. D. Cacocciola (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. - primo motivo; violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure in fatto e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti corretti dal giudice di merito (cfr. p. 2 della sentenza), comunque non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delle sentenze (primo motivo) nonché riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 e 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione della recidiva, l'esistenza di precedenti penali, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell'imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen. anche ai fini di giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P