Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of subjective element argument in possession of firearm case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's argument regarding the lack of subjective intent was deemed inappropriate for a legitimacy review. The lower court had found the subjective element present based on the absence of a red cap or barrel obstruction, indicating the weapon was not a toy. The court ruled that the psychological element in this offense consists of generic intent to possess without reporting, rendering the defense's critique irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; In appeals for legitimacy, arguments challenging the factual reconstruction or seeking a re-evaluation of evidence are inadmissible as they devolve into a retrial of facts rather than a review of legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEL NICOLAS nato a TRIESTE il 24/01/1981 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Nicola Cadel, in relazione al reato ascritto al capo c) (art. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), irrogando la pena di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, con assoluzione dalle residue imputazioni, sub a) e b). Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. P. Miraglia (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., mancanza dell'elemento soggettivo del reato) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure versate in fatto e, comunque, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità, nonché richiamando prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, risultando la critica reierativa del gravame. Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, comunque, ineccepibile dal punto di vista della ricostruzione in diritto, ha motivato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, tenuto conto dell'evidente assenza di tappo rosso per la pistola detenuta, oltre ce della mancanza di qualsiasi altra occlusione della canna, tanto da apparire evidente che anche a soggetto non dotato di particolari capacità tecniche quanto all'identificazione di un'arma da fuoco, che quella detenuta fosse un'arma comune da sparo non giocattolo.
Reputato che, in tema di detenzione abusiva di arma comune da sparo, l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma senza averne fatta denuncia, non rilevando l'eventuale buona fede (cfr. Sez. 1, n. 46872 del 10/11/2009, Rv. 245671, in tema di porto di arma comune da sparo). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensor