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Ordinanza — n. 50579/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of fact review in final instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged defect concerned omitted recognition of generic mitigating circumstances. The lower court's denial was based on the defendant's criminal record and the insignificance of his confession, which the appellate court sufficiently motivated. Consequently, the court ruled that such factual assessments fall outside the scope of cassation review and are immune from attack.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appeal regarding the omission of generic mitigating circumstances is inadmissible in the final instance if the first-instance judgment is not censurable for lack of reasoning, as the court of appeal may deny mitigation based on criminal record without evaluating every element.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances final instance review criminal record assessment inadmissible appeal cassation jurisdiction limits porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Pozzo (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO LUIGI nato a NAPOLI il 09/11/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Luigi Di Lorenzo, in relazione ai reati ascrittigli (detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica, con serbatoio contenente sette cartucce, con matricola abrasa, nonché ricettazione dell'arma di provenienza illecita, perché recante matricola abrasa). Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. A. Pozzo (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura costituita da doglianze in fatto e, comunque, si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 della sentenza di appello, ove si valorizzano i gravi precedenti penali e la non significatività della confessione resa a fronte della diretta percezione degli accadimenti da parte della polizia giudiziaria). Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dei precedenti penali (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 20