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Ordinanza — n. 50578/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime under Article 75 of D.Igs. n. 159/2011. The appellant argued the sentencing lacked absolute reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded as the judgment explicitly addressed the defendant's criminal personality and recidivism. Consequently, the court ruled the criticism concerned the sanctioning treatment rather than a genuine defect in motivation.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal challenging the denial of general mitigating circumstances or the specific sentence is inadmissible if the judgment provides sufficient and non-manifestly illogical reasoning regarding the defendant's personal characteristics and prior record.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning general mitigating circumstances sentencing treatment criminal personality recidivism Cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011
Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna resa nei confronti dell'odierno ricorrente, dal Tribunale in sede, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Art. 62-bis cod. pen.
penultima pagina della sentenza, ove si nega la massima diminuzione per effetto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato come descritta, in relazione ai precedenti penali e alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato).
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 62-bis cod. pen
penultima pagina della sentenza, ove si nega la massima diminuzione per effetto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato come descritta, in relazione ai precedenti penali e alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI il 18/05/1979 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna resa nei confronti dell'odierno ricorrente, dal Tribunale in sede, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Reputato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. A. Melpignano (vizio di motivazione in relazione all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011) è inammissibile, in quanto attinge il trattamento sanzionatorio circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la misura della pena, lamentando un difetto assoluto di motivazione, in realtà non sussistente, perché smentito dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. penultima pagina della sentenza, ove si nega la massima diminuzione per effetto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato come descritta, in relazione ai precedenti penali e alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato).

Ritenuto, pertanto, che la censura è inammissibile in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, peraltro non di molto distante dal minimo edittale, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre