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Ordinanza — n. 50576/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the appellant without a defense lawyer. The appellant argued for personal representation, but the court noted that the 2017 law amendment requires all cassation appeals to be signed by a qualified defense attorney. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel procedural law amendment personal filing invalidity court costs and fine tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, law 23 June 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/05/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAkl n i` i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, con la quale è stata confermata la condanna, pronunciata dal Tribunale di Spoleto, nei confronti di Salvatore Gargiulo, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. con la recidiva reiterata. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside