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Ordinanza — n. 50575/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel signature under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the appellant without the required signature of a qualified defense lawyer. The appellant argued for the application of the continuation institution regarding multiple final judgments, but the filing violated the mandatory representation rule introduced by Law 103/2017. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine to the Fine Fund based on the appellant's fault in disregarding the statutory requirement.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally after the entry into force of Law 103/2017 are inadmissible if not signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature Law 103/2017 reform procedural fault penalty Court of Cassation rules dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale Michael Medini aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA CLC .1reL)tA-C.) ' sul ricorso proposto da: MEDINI MICHAEL nato a LATISANA il 20/08/1969 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale Michael Medini aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con plurime sentenze divenute definitive. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I1 Presi