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Ordinanza — n. 50573/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked specific factual or legal arguments supporting the request. The defendant argued for the recognition of a continuing offense bond, but failed to provide concrete evidence of a criminal project beyond mere chronological proximity. The court ruled that the burden of proof rests on the convicted party to demonstrate specific indicators of a unified criminal plan, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The burden of proving a continuing offense lies with the convicted party, requiring concrete evidence of a unified criminal project beyond mere chronological proximity or identical charges.

Parole chiave

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continuing offense bond criminal project proof procedural inadmissibility burden of proof specific factual indicators reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gianluca Infantino, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gianluca Infantino, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
Lo Giudice (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTINO GIANLUCA nato a AGRIGENTO il 27/10/1986 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gianluca Infantino, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili. Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposto dal difensore, avv. C. Lo Giudice (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.), rappresentano doglianze manifestamente infondate perché prospettano deduzioni generiche e prive delle indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, posto che nemmeno il ricorrente illustra, rispetto al provvedimento censurato, in cosa risieda la sussistenza del dedotto ed allegato vincolo tra i fatti giudicati.

Considerato, inoltre, che la censura si appalesa riproduttiva dei motivi di censura già adeguatamente vagliati dal giudice dell'esecuzione, con argomenti corretti e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni su cui fonda il provvedimento impugnato. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 1 e ss.), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere est