Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuability claim due to preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural laws and failed to provide logical reasoning when rejecting a request for criminal continuability. The court ruled that the execution judge cannot review the merits of the original judgment and that the statutory provision explicitly precludes applying continuability when it was already excluded during the trial phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: The execution judge lacks the authority to review the correctness of the trial court's decision, and the statutory provision on criminal continuability is strictly interpreted as a preclusion mechanism when the applicability was already excluded in the cognizance phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA FEBRONIO nato a PALAGONIA il 14/02/1961 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Febronio Oliva, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati di associazione di stampo mafioso aggravato, nonché di concorso in estorsione aggravata, giudicati con due sentenze divenute irrevocabili. Ritenuto che i motivi proposti dal difensore, avv. R. Murgo (inosservanza di legge in relazione all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. - primo motivo; inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - secondo motivo; mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione - terzo motivo), rappresentano doglianze manifestamente infondate perché deducono asserito vizio di motivazione che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato (terzo motivo: cfr. p. 2 e 3) e prospettano, quanto alla lamentata inosservanza di legge, enunciati ermeneutici in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità.
Considerato, infatti, che in relazione al secondo e terzo motivo, è costante l'indirizzo di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. n. 710 del 12/02/1992, Ozzeni, Rv. 189470) secondo il quale l'art. 671 nuovo cod. proc. pen. contiene una precisa ed incontestabile causa di preclusione all'applicazione della continuazione in sede esecutiva, costituita dalla circostanza che, in sede di cognizione, risulti già esclusa l'applicabilità della relativa disciplina. Ritenuto, invero, che il giudice dell'esecuzione non può svolgere sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, dovendosi interpretare in senso restrittivo la disposizione del citato art. 671, in quanto derogatrice del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 nsigliere est