Italian Court dismisses appeal against fine for illegal entry, citing inadmissible procedural grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural errors and a lack of reasoning regarding the fine for violating entry orders. The court rejected these claims, noting that the alleged issues were either inadmissible in this stage or factually unproven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286/1998: Appeals based on inadmissible grounds or manifestly unfounded factual allegations regarding entry violations are rejected, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BASSIM ANASS nato il 04/02/1995 avverso la sentenza del 29/03/2023 del GIUDICE DI PACE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Alessandria ha condannato il ricorrente alla pena di euro settemilacinquecento di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. G. Visca, deducendo, con due motivi, vizi (erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - primo motivo; difetto di motivazione e manifesta illogicità della motivazione - secondo motivo) non consentiti in sede di legittimità, perché devolvono (primo motivo), doglianze di mero fatto, quanto alla dedotta esistenza di motivi giustificati circa l'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, nonché manifestamente infondati (secondo motivo), per asserito difetto di motivazione del provvedimento che non risulta dalla lettura della sentenza.
Considerato, peraltro, che la questione inerente al documento di identità, come dedotta, non risulta emersa nel giudizio di merito e che, dunque, risulta inedita. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi