Italian court dismisses appeal for home detention as procedural defect and erroneous application of Article 47 of Penal Code are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Chiesa inadmissible, ordering him to pay court costs. Chiesa argued that the lower court failed to properly apply Article 47 of the Penal Code regarding home detention conditions. The court rejected this claim as a manifestly unfounded criticism, noting the lower court's reasoning was logical and addressed the statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ord. pen.; The appeal alleging a defect in motivation and erroneous application of Article 47 of the Penal Code is inadmissible when the contested order explicitly explains the non-acceptability of the request with sound reasoning free from manifest illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA GIANLUCA nato a CATANIA il 24/01/1987 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha concesso a Gianluca Chiesa la detenzione domiciliare e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva del 10 novembre 2020 del Tribunale in sede. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. G. Orlando, deducendo con motivo unico, vizio (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata, posto che si deduce asserito difetto di motivazione circa la mancanza dei presupposti di cui all'art. 47 Ord. pen., non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. seconda pagina) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della richiesta di affidamento in prova.
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden