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Ordinanza — n. 50564/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 CPP regarding sentencing application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the GIP's sentencing application, arguing the judge failed to adequately address potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court ruled that post-2017 reforms limit appeals to specific grounds like legal qualification errors, excluding general lack of motivation for acquittal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.; Art. 610 c.p.p. - Following legislative reform, appeals against sentencing applications are restricted to specific grounds such as legal qualification errors, excluding challenges based on the absence of detailed reasoning regarding acquittal conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing application review acquittal grounds exclusion legal qualification error procedural costs award condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di Giuseppe Pesacane, in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
159 del 2011, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per essersi il giudice limitato a richiamare gli atti del procedimento penale.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di Giuseppe Pesacane, in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
159 del 2011, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per essersi il giudice limitato a richiamare gli atti del procedimento penale.
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Testo completo

a seguente ORDIreNZA ) sul ricorso proposto da: PESACANE GIUSEPPE nato a BOSCOREALE il 16/09/1955 avverso la sentenza del 03/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAgvn A) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 7L-

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di Giuseppe Pesacane, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per essersi il giudice limitato a richiamare gli atti del procedimento penale.

Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non evidenziati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p.

2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'informativa di reato dei Carabinieri di Boscotrecase del 24 gennaio 2023, al provvedimento del Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estenso