Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper complaints of fact and lack of reasoning in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianpaolo Giuseppe Saba inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime under Article 73 of Legislative Decree 159/2011. The appellant argued for a retrial based on alleged illogical reasoning and lack of motivation, but the court rejected these as mere factual complaints unsuitable for a review limited to legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds consist solely of factual complaints or lack of reasoning that do not constitute a violation of the law, as such issues fall outside the scope of the admissibility review in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA GIANPAOLO GIUSEPPE nato a SASSARI il 06/11/1982 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Sassari, nei confronti di Gianpaolo Giuseppe Saba, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. M. Palmieri, deducendo, con motivo unico, un vizio (manifesta illogicità e carenza di motivazione), inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze di fatto, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e, comunque, ineccepibile della Corte territoriale.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, . l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside