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Ordinanza — n. 50562/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for illegal entry, citing lack of merit in motivation defect claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the conditions for illegal entry under specific immigration regulations. The court rejected this, finding the lower court's reasoning on the inapplicability of the cited norm was logical and unfounded. Consequently, the conviction for the fine stands, and the procedural defect claim is dismissed as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000; Art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998: An appeal alleging a total lack of motivation is inadmissible when the contested decision explicitly and logically explains why the cited legal provisions do not apply to the case facts.

Parole chiave

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illegal entry fine lack of motivation inadmissible appeal immigration regulations Cassazione Roma procedural defect court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
274 del 2000 e 14, comma 5-ter TU Innm.) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, non emergente dal provvedimento impugnato (cfr.
Art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.
Corte cost. n. 186 del 2000
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACH HAB ABDELHADI ( CUI 03ISZYT) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIUDICE DI PACE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena di euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. F. Chiarini, deducendo vizio (assenza assoluta di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e 14, comma 5-ter TU Innm.) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. p.

2) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della previsione di cui alla norma citata. Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President