Italian Court dismisses appeal against prison sentence for bringing a folding mallet into a cell without justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's decision to uphold the defendant's prison sentence. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the appellate court's reasoning regarding the justification for the penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded and outside the scope of admissible arguments in a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975; Art. 52 e 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals based on alleged defects in the reasoning of the appellate judgment when such defects are not evident or concern the sentencing discretion reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS FABIO nato a CAGLIARI il 19/11/1985 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di Fabio Desogus alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo una mazza snodabile artigianale, nella cella detentiva del carcere di Sassari, ove era detenuto, fatto commesso il 31 ottobre 2017. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. C. Demurtas (vizio di motivazione, con travisamento della prova e violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 - primo motivo; vizio di motivazione con travisamento della prova e violazione dell'art. 52 cod. pen. - secondo motivo; vizio di motivazione con travisamento della prova e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. - terzo motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono censure manifestamente infondate, inerenti ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato (primo e secondo motivo) e, comunque non consentite in sede di legittimità, perché relative al trattamento sanzionatorio (terzo motivo), benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 8 della sentenza).
Considerato, in ogni caso, che il dedotto travisamento è inammissibile trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez.
U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 D E POSI -LAT/Il nsigliere estensore Il Preside