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Ordinanza — n. 50560/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuity claim due to insufficient evidence of a single criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the execution judge's rejection of a request to recognize criminal continuity. The appellant argued that the execution judge erred in applying criminal code provisions and failed to provide adequate reasoning. The court held that the burden lies on the convicted person to prove specific indicators of a unified criminal plan, which was not met by mere chronological proximity or identical charges.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: In execution proceedings, the convicted person bears the burden of proving concrete indicators of a single criminal plan, as chronological proximity and identical charges alone are insufficient to establish a unified project.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings unified criminal plan burden of proof procedural inadmissibility errore di trasmissione atto tardivo deficit di recepimento

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Vincenzo Mastropasqua, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Vincenzo Mastropasqua, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Considerato che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROPASQUA VINCENZO nato a MELFI il 29/03/1965 avverso l'ordinanza. del 06/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Vincenzo Mastropasqua, di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, per i reati di cui all'art. 453, comma terzo, cod. pen. e 455 cod. pen. Considerato che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione), rappresenta doglianza, in parte, in fatto, che tende alla rivalutazione del giudizio già espresso dal giudice dell'esecuzione, circa la carenza dimostrativa degli elementi addotti con l'istanza, in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso e, in altra parte, manifestamente infondata, posto che si assume difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato.

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, peraltro dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con i citati provvedimenti, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. p. 3 e ss.), sottolineando l'autonomia delle condotte giudicate con le due sentenze irrevocabili, rimarcando, in particolare, che i due episodi avevano come unico dato comune, quello del possesso da parte dell'imputato, di banconote falsificata, ma differivano quanto a luogo di esecuzione, complici, tempo di commissione dei fatti.

Reputato necessario precisare che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, è stato affermato da questa Corte il condivisibile principio secondo il quale, ai fini di reputare sussistente il medesimo disegno criminoso, il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato non è esaustivo perché relativo a indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. cit.).Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere