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Ordinanza — n. 50559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for failing to prove EU citizenship of mother.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged factual findings already made by the lower court regarding family ties. The appellant argued that his daughter's European citizenship should have been recognized as a mitigating circumstance, but the court found no evidence of the mother's citizenship or the father's recognition of the child. Consequently, the appeal was rejected for exceeding the scope of a legality review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998; Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot re-evaluate facts already assessed by the lower court, rendering appeals based on disputed factual circumstances inadmissible.

Parole chiave

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Italian immigration law EU citizenship recognition family ties requirement inadmissible appeal legality review scope fine enforcement Cassazione ordinanza espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998
e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Grosseto ha condannato Boukhatem Marwen alla pena di euro settemilacinquecento di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998.
Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Corte cost. n. 186 del 2000
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHATEM MARWEN nato il 26/05/1987 avverso la sentenza del 18/05/2022 del GIUDICE DI PACE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Grosseto ha condannato Boukhatem Marwen alla pena di euro settemilacinquecento di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. E. Pellegrini, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per omessa valutazione dell'esistenza di rapporti familiari dell'imputato sul territorio dello Stato, tenuto conto che l'imputato è padre di cittadina europea, a far data dal giorno 8 luglio 2015, momento antecedente a quello del reato contestato.

Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché afferenti a circostanze di fatto già valutate dal provvedimento censurato, ove è stato ritenuto non provato non soltanto, l'avvenuto riconoscimento della figlia naturale da parte dell'imputato, ma soprattutto la cittadinanza della madre. Reputato, quindi, che non risulta dalla sentenza impugnata, la cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione europea, circostanza peraltro non confutata se non con argomenti rivalutativi e, comunque, non specifici, perché relativi soltanto all'autenticità della sentenza di riconoscimento prodotta in sede di merito.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 202