Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for post-2017 cassation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance sentence for insufficient reasoning regarding the absence of exculpatory circumstances under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court ruled that post-2017 legal reforms restrict cassation appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, excluding arguments about the adequacy of reasoning on non-appealable facts. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the permitted categories of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality, rendering appeals based on insufficient reasoning regarding non-appealable facts inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA (ct-C sul ricorso proposto da: LA FERLA CRISTIAN nato a AUGUSTA il 29/07/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSA0) rsi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Siracusa nei confronti 'di Cristian La Ferla, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.400 di multa, nella parte in cui la pronuncia non avrebbe motivato adeguatamente circa l'inesistenza di cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con violazione del disposto di cui all'art. 111 Cost. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente (cfr. p.
2) che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (facendo riferimento agli esiti dell'arresto in flagranza dell'imputato del 16 giugno 2022 e al verbale di interrogatorio dell'indagato che ha ammesso i fatti). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore (_____ Il Preside