Cassation appeal dismissed due to valid and effective waiver of appeal filed by the detained client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a valid and effective waiver of the appeal had been filed by the client. The detained individual, Fabio Antonio Buttafuoco, had previously requested work authorization, which was rejected by the supervising judge in Milan. The court ruled that the waiver, signed and authenticated by the defense lawyer, constituted an unequivocal manifestation of the client's will, rendering the subsequent appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if a valid and effective waiver of the appeal has been filed, requiring an unequivocal personal manifestation of will by the interested party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA ckhe sul ricorso proposto da: BUTTAFUOCO FABIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 19/04/1989 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOiVota) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, proposta nell'interesse di Fabio Antonio Buttafuoco, detenuto agli arresti domiciliari esecutivi, e che, avverso detto provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. A. Calcaterra, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 15 Ord. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che è pervenuta, a mezzo p. e. c., dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P