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Ordinanza — n. 50553/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; court held appeal failed to confront specific sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic to confront the specific reasoning in the lower court's judgment. The appellant challenged the conviction for resistance to a public official and voluntary injury, arguing regarding recidivism, but failed to address the objective details of the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not objectively confront the specific motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal confrontation of motivation recidivism argument failure procedural dismissal motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL KAB nato il 05/03/1986 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18344/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.