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Ordinanza — n. 50552/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for transfer of proceedings as inadmissible due to lack of specific local circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the request for remittal of proceedings inadmissible because it merely repeated a previous rejected application. The applicant argued for a transfer based on vague suspicions and general references to judicial conduct, failing to pinpoint specific local facts. The court ruled that such requests must precisely define a 'grave local situation' affecting the entire judicial office, not individual judges, and rejected the generic arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 45, Art. 46 c.p.p.: A request for transfer of proceedings must precisely identify specific local facts creating a grave situation affecting the entire judicial office, rather than relying on vague suspicions or targeting individual magistrates.

Parole chiave

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transfer of proceedings grave local situation legitimate suspicion inadmissible request judicial office scope motivazione del mutamento giurisprudenza dubbi sull'imparzialità ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 c.p.p.
Art. 46 c.p.p.
art. 46 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi
Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso il provvedimento del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18336/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'istanza di rimessione, le memorie prodotte; Ritenuta l'istanza inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di altra precedente istanza già dichiarata inammissibile il 13.2.2023 da questa Sezione; Ritenuto peraltro che la richiesta di rinnessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda;

Rilevato che invece l'istanza in esame, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638); Ritenuto che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366);

Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sett