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Ordinanza — n. 50551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning on drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding drug trafficking charges, but the court found the appeal generic and failed to specifically confront the reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the request for a revision of facts and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the lower court, but merely requests a different evaluation of evidence or facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal drug trafficking charges failure to confront reasoning court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
18264/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOI DANIEL nato il 16/07/1976 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18264/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (pagg. 3 e ss. sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.