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Ordinanza — n. 50550/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances not matching lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the requested generic mitigating circumstances did not objectively correspond to the specific reasoning of the appealed judgment. The appellant argued for broader leniency, but the court found the request too vague to be examined against the established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming generic mitigating circumstances is inadmissible if those circumstances do not objectively correspond to the specific reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal correspondence reasoning Italian criminal procedure Corte di Cassazione attenuazione della pena recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORELLO ROBERTO MARIO nato a IVREA il 19/10/1961 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18263/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336 — 582- 648 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.