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Ordinanza — n. 50548/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found the appeal generic and failed to objectively confront the reasoning of the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court rejected the request for a revision of facts and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not objectively confront the reasoning of the contested judgment, but rather merely solicits a different evaluation of evidence or a revision of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal criminal liability confrontation of reasoning procedural costs Corte di Cassazione art. 367 c.p.p. ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
18179/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE KALA nato il 02/03/1991 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18179/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.