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Ordinanza — n. 50546/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to address sentencing reasoning under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were too generic and did not specifically address the reasoning of the lower court's judgment. The appellant challenged the conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Trafficking Decree, arguing for a different evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims, ruling that the appeal sought a complete revision of facts rather than a specific legal objection, thereby ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must specifically address the reasoning of the contested judgment; generic appeals seeking a complete revision of facts and evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction sentencing mitigation inadmissible appeal generic arguments Corte di Cassazione DPR 309 1990 court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
18140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLINO SEBASTIANO nato a TORINO il 27/11/1977 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuto i motivi inammissibile perché del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.