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Ordinanza — n. 50544/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds without specifying decisive inadmissible statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and lacked specific identification of decisive statements. The appellant challenged the use of spontaneous declarations made by a co-accused to police and the assessment of intercepted conversations, arguing they should be inadmissible. The court rejected these arguments as merely reiterative of already evaluated criticisms without demonstrating their decisive impact on the trial.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a conviction for the inadmissibility of spontaneous declarations or intercepted conversations is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify which statements are decisive for the alleged error.

Parole chiave

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inadmissible appeal spontaneous declarations intercepted conversations generic grounds co-accused statements imputazione per reati di stupefacenti dichiarazioni inverosimili diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
18105/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIZZI LUCA nato a PESARO il 05/07/1973 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18105/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato alla polizia giudiziaria il 25.11.2015 e al giudizio di responsabilità, fatto discendere anche dal contenuto di conversazioni intercettate;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato nemmeno indicata la decisività delle dichiarazioni che si assume dovrebbero essere inutilizzabili, e meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.