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Ordinanza — n. 50543/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic sentencing arguments and lack of specific appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing and evidence evaluation regarding a crime under Article 337 of the Penal Code. The court rejected the arguments because they were too generic, did not specifically address the appellate scope, and sought a re-evaluation of facts already determined.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals regarding sentencing are inadmissible if arguments are generic, fail to specifically address the appellate scope, or seek a re-evaluation of facts already determined.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing review scope generic arguments rejection Article 337 penal code procedural costs award reati contro la pubblica autorità reato di coazione ragione di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
18092/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
18092/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18092/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla dosimetria della pena, non devoluto specificamente in appello e perché determinata nel minimo, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023