Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, rejecting request for new fact evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different assessment of evidence and the applicability of a specific criminal defense, but the court found these arguments merely repetitive of previously evaluated criticisms. Consequently, the court refused to re-examine the facts or apply new mitigating circumstances, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; Art. 393 cod. pen.: Appeals that merely reiterate generic criticisms without providing new substantive arguments or confronting the specific reasoning of the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREA NAZZARENO nato a LAUREANA DI BORRELLO il 17/06/1961 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 18046/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli art. 337- 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. e alla legittimità delle video riprese compiute, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate e del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, in quanto sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023