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Ordinanza — n. 50539/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and failed to objectively confront the reasoning of the appealed judgment. The appellant argued for a different evaluation of evidence, but the court found the request lacked specific grounds relative to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not objectively confront the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal failure to confront reasoning procedural costs Cassa delle ammende delitto contro l'ambiente traffico grave di stupefacenti indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAARAOUI OUALID nato il 25/03/1978 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17915/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.4-5 sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.