Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50538/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural nullity and non-punishment grounds for murder conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50538/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for procedural nullities regarding the trial date, citation, and witness testimony, while also claiming a statutory cause of non-punishment. The court rejected these claims as either repetitive of already evaluated objections, too generic, or lacking specific grounds for the new defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 368 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on procedural nullities must be specific and not merely repetitive of prior evaluations, while new defenses like non-punishment require specific reasons and prior examination by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility procedural nullity requirements cause of non-punishment murder conviction appeal repetitive censure rejection inidoneità medica perizia medica superata facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
17910/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
17910/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICUCCIO MASSIMO nato a BATTIPAGLIA il 01/11/1973 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17910/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla nullità della udienza del 9.12.2022 per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'imputato, alla notifica del decreto di citazione in appello all'imputato, alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta alla acquisizione di alcuni documenti, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni del teste Ferro Giuseppe;

Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate (quanto al primo motivo, correttamente si è ritenuto che non fosse indicata nel certificato medico prodotto alcuna attestazione della impossibilità assoluta di muoversi e comparire in udienza), ovvero del tutto generiche (secondo), ovvero aspecifiche ( terzo e quarto motivo di ricorso), rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;

Ritenuto inammissibile anche il motivo aggiunto, non essendo stata la questione sottoposta alla Corte di appello e comunque non avendo indicato il ricorrente le ragioni specifiche per le quali sarebbe configurabile la invocata causa di non punibilità; Ritenuto il reato non prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15_ sette