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Ordinanza — n. 50537/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic liability claim lacking specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual allegations regarding the alleged liability. The appellant, Trajkovic, challenged a lower court's conviction for a crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 tax code without providing concrete details on the liability judgment. The court ruled that the appeal was entirely generic and therefore failed to meet the procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to deduce any specific facts necessary to examine the merits of the liability judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural dismissal liability judgment tax code offense Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
17900/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAJKOVIC KRISTIAN nato a CATTOLICA il 02/08/1994 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17900/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè dì specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.