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Ordinanza — n. 50536/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and failing to confront the lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and did not directly confront the reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction under Article 73 of the 1990 Code was incorrect, but the court found the complaint merely requested a re-evaluation of evidence without specific legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning procedural dismissal Cassation law imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI CLAUDIO nato a ROMA il 04/02/1963 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17898/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata quanto meno in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.

Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 1- 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.