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Ordinanza — n. 50535/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and failing to confront the lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and failed to objectively confront the reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction under Article 73 of DPR 309/1990 should not recognize the specific facts alleged in the complaint. The court rejected this, ruling that the appeal merely solicited a different evaluation of evidence without addressing the specific grounds of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not objectively confront the reasoning of the contested judgment, serving only to solicit a different evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront reasoning DPR 309/1990 Cassa delle ammende detenzione di stupefacenti abuso di sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 73, commi 1-4, d.P.R. n. 309 del 1990
17868/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R.
comma 5 della norma indicata
309 del 1990); Esaminato il motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art.
comma 1 dell'art. 73
309 del 1990); Esaminato il motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANEA ALEXANDRU FLORIN nato il 24/04/2003 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17868/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.

Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.