Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50533/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were generic and did not specifically confront the reasoning of the Court of Appeal's judgment. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the finding of recidivism, but the court found these grounds insufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds drug trafficking conviction recidivism finding Court of Cassation reati qualificati contro gli stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990
17832/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 366 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTINI FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1974 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17832/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria difensiva; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata, alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.