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Ordinanza — n. 50530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for defamation as generic and fails to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Andretta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Bologna Court of Appeal judgment convicting him for defamation, arguing for liability, intent, and evidence re-evaluation. The court rejected these arguments because they were too generic and did not specifically address the reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested decision, serving only to solicit a different evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal defamation conviction generic grounds failure to confront reasoning procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRETTA ALBERTO nato a THIENE il 09/11/1969 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17661/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di calunnia); Esaminato il motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo e alla valutazione delle prove; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6 e ss. sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.