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Ordinanza — n. 50529/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic and fails to specify non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Pellegrino Aniello inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under specific articles of the Penal Code, arguing issues regarding witness statements and lack of recidivism. The court rejected these claims because the arguments were too generic to address the lower court's reasoning and did not concretely define the grounds for the alleged non-punishment cause.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 385 cod. pen.; Art. 500, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment or concretely define the legal basis for claimed non-punishment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection non-punishment cause specification witness statement utilization recidivism assessment evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 385 cod. pen.
Art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANIELLO nato a MODENA il 28/10/1982 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17643/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr. pagg. 6-7 quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; pagg. 7 e soprattutto 8 quanto agli altri motivi) e perché, quanto alla invocata causa di non punibilità, aspecifici non essendo stato indicato alcunchè sulle ragioni per la stessa dovrebbe in concreto essere configurata ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2