Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of notice and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Antonio Lucio Ricci's appeal against the Florence Court of Appeal's conviction for peculation inadmissible. The court rejected arguments regarding the notification of the hearing summons, the liability trial, and the lack of punishability due to the crime's triviality. The appeal failed because there was no evidence of the prosecutor's withdrawal from the mandate, the liability claim was too generic to address the lower court's reasoning, and the defense of triviality was unfounded given the nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or do not sufficiently confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIOVANNI ANTONIO LUCIO nato a REGGIO CALABRIA il 02/03/1965 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17564/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato); Esaminati i motivi di ricorso relativi alla notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della udienza per il giudizio di appello, al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non vi è prova dell'avvenuta comunicazione alla Cancelleria della Corte di appello della rinuncia al mandato e neppure della deduzione della questione, quanto al secondo, perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e, quanto al terzo, perchè manifestamente infondato non potendo comunque l'invocata causa di non punibilità essere riconosciuta in ragione del titolo di reato per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202