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Ordinanza — n. 50526/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal liability and witness statements as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Enea Paolo and Mangiapane Cristofaro inadmissible. The court ruled that arguments regarding the witness statements were generic and did not confront the lower court's reasoning, while the appeal on suspended sentence was merely repetitive of previously examined censure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the judgment; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness statement validity suspended sentence appeal repetitive arguments procedural costs award facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 cod. pen.
17279/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 372 cod. pen
17279/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENEA PAOLO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 23/08/1963 MANGIAPANE CRISTOFARO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 23/10/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17279/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Mangiapane Cristofaro, relativi alla inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese quale testimone assistito e al giudizio di responsabilità, essendo state le dichiarazioni ritualmente assunte dal dichiarante nella veste di testimone assistito ed essendo il secondo motivo del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta;

Ritenuti inammissibili i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Enea Paolo relativi al giudizio di responsabilità ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo meramente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023