Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50524/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and non-comparable to the minimum statutory sentence imposed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Guida inadmissible due to its generic nature and failure to specifically address the sentencing rationale. Guida argued against the penalty for resistance to a public official and voluntary injury, but the lower court had already imposed the minimum statutory sentence. The court rejected the appeal because it did not objectively confront the reasoning of the contested judgment, rendering the request legally insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the reasoning of the contested decision, particularly when the penalty imposed is the minimum statutory one.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds minimum statutory sentence resistance to public official voluntary injury penalty Corte di Cassazione procedure spese processuali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA GIUSEPPE nato a PALERMO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17217/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, essendo stata peraltro determinata la pena nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.