Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to procedural defects and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a review of the criminal judgment regarding specific offenses, but the court found their submissions procedurally flawed. The appeals were rejected because they were either not raised in the lower court or were too generic to address the specific reasoning of the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.; Art. 361 c.p.: Appeals must be specific and address the motivation of the judgment; generic pleas or those not raised in the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUNTA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 25/02/1980 VELLA ANGELO nato a PALERMO il 11/10/1989 GIUNTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/03/1952 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17113/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 e, quanto a AsDLO Giunta Francesco e Giunta Giuseppe, anche per quello di cui all'art. 341 bis cod. pen.
Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Giunta Francesco Giuseppe, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. peri., perchè precluso per non essere stato dedotto in appello; Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Giunta Giuseppe, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., perche precluso per non essere stato specificamente dedotto in appello; Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Vella Angelo, relativo al giudizio di responsabilità per il reato dì cui all'art. 337, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr