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Ordinanza — n. 50520/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; no specific argument against sentencing motivation provided by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal against the second-instance conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued regarding the sentencing calculation but failed to provide specific grounds contrasting with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for being entirely generic and lacking substantive engagement with the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to deduce specific arguments regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing motivation review tax evasion conviction procedural dismissal evasione all'obbligo di contribuzione modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCURU SALVATORE nato a SASSARI il 04/06/1942 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17112/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. ultimo foglio sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.