Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific grounds and improper scope regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Camilleri Salvatore and Camilleri Giuseppe inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment on issues including sentencing, mitigating circumstances, and the cause of non-punishment for minor offenses. The court rejected these arguments because they were not specifically directed at the appellate court's reasoning and were deemed generic requests for a new evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must specifically target the court's reasoning; generic requests for re-evaluation of evidence or facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMILLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 06/07/1997 CAMILLERI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 04/11/1998 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16782/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non devoluti specificamente alla cognizione della Corte di appello, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione, anche implicita, della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202