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Ordinanza — n. 50515/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Vaccaro's appeal against his escape conviction inadmissible due to its generic nature. The appellant argued regarding the severity of the imposed sentence, but the court found the grounds did not objectively confront the specific reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically confront the reasoning of the contested judgment; generic arguments regarding sentence severity without engaging the specific motives render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing review standard escape conviction appeal procedural dismissal remissione della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16755/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.