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Ordinanza — n. 50514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic failure to recognize mitigating circumstances without specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the requested recognition of generic mitigating circumstances was too vague to compare with the lower court's reasoning. The appellant argued for leniency, but the court found no specific factual basis in the contested judgment to support such a claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to objectively confront the specific grounds and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal failure to confront reasoning criminal procedure appeal procedural dismissal attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO RAFFAELE nato a PALERMO il 01/04/1984 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16734/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pagg. 3 - 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.