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Ordinanza — n. 50513/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for evasion conviction due to failure to specifically argue non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code and contested recidivism, but these grounds were not specifically developed in the second instance judgment. The court ruled that generic arguments failing to directly confront the appellate court's reasoning cannot justify a new evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must specifically deduce grounds of non-punishability in the second instance; generic arguments do not permit a new evaluation of evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishability grounds specificity of arguments evidence re-evaluation recidivism contestation procedural costs Article 131 bis penal code evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Ritenuti i motivi inammissibili perché non specificamente dedotti in appello, quanto alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuti i motivi inammissibili perché non specificamente dedotti in appello, quanto alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL BRAVO CIRO nato a MANFREDONIA il 27/03/1969 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16728/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla ritenuta recidiva, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al giudizio di bilanciamento fra circostanze;

Ritenuti i motivi inammissibili perché non specificamente dedotti in appello, quanto alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.