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Ordinanza — n. 50512/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and seeking new evidence evaluation, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to minor facts, but the court found the grounds generic and failed to address the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request for a new evaluation of evidence, upholding the original conviction for tax evasion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must specifically address the lower court's reasoning; generic arguments or attempts to solicit a new evaluation of evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds new evidence evaluation tax evasion conviction procedural costs aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute congedo di assistenza ai familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO PASQUA nato a PALERMO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16722/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, nonché alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 1 e ss. sentenza impugnata ) ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.