Ordinanza — n. 50511/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGAROSSA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 09/03/1971 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ,„-/'--- R.G. n. 16715/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al dolo, nonché alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 50511/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 2 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGAROSSA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 09/03/1971 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ,„-/'--- R.G. n. 16715/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al dolo, nonché alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 2 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.