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Ordinanza — n. 50510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as generic and unsupported by specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual arguments. The appellant challenged the sentencing for the crime of evasion but failed to provide any concrete grounds for the review. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal on sentencing is inadmissible if it is entirely generic and fails to deduce any specific facts or legal grounds supporting the claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review lack of facts procedural dismissal aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16713/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.