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Ordinanza — n. 50509/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and non-punishability due to the minor nature of the crime, but the court found these arguments generic and failing to objectively confront the reasoning of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide the specific factual or legal comparison required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and objectively confront the reasoning of the lower court; generic arguments regarding mitigating circumstances or minor nature of the crime are inadmissible if they do not engage with the specific grounds of the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-punishability minor crime objective confrontation reasoning inadmissible appeal procedural costs fine aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMPOLA ANTONINO nato a MARSALA il 05/02/1983 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16608/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 2 - 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.